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Questa pagina contiene gli ultimi allegati del nuovo Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Forlì. Potete inserire le vostre proposte di modifica direttamente sul testo, cliccando su "Edit Page". In questo modo potete contribuire alla modifica delle proposte di emendamento che posso presentare in Commissione ed in Consiglio Comunale. Puoi anche scaricare il testo completo: [[http://www.alessandroronchi.net/files/RUE_NTA.pdf Testo completo bozza Comune del nuovo regolamento urbanistico ed edilizio]] ALLEGATO 3: DISPOSIZIONI PER L’USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE Art. 1 - Finalità e oggetto delle Norme 1. Le presenti norme definiscono i requisiti relativi all’uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche di carattere obbligatorio ai fini del conseguimento e della validità ed efficacia del titolo abilitativo edilizio. 2. Le norme sono articolate in quattro aree tematiche così individuate: a) Prestazioni dell’involucro; b) Efficienza energetica degli impianti; c) Fonti energetiche rinnovabili; d) Sostenibilità ambientale. Art. 2 - Ambito d’applicazione 1. Sono oggetto del presente disciplinare gli interventi edilizi per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 2. Sono escluse dalla applicazione dei requisiti del presente atto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. A- 9, commi 1 e 2 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtu delle particolari esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie. AREA TEMATICA: PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO Art. 3 - Orientamento dell’edificio 1. La posizione degli edifici all’interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e di sfruttare al meglio le risorse energetiche rinnovabili, in particolare la radiazione solare. 2. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione, nonchè quelli derivanti dall’intervento di demolizione e ricostruzione, devono rispettare le seguenti disposizioni: a) l’asse longitudinale principale deve essere posizionato lungo la direttrice Est-Ovest, con una tolleranza di 45°; b) le interdistanze tra edifici all’interno dello stesso lotto devono garantire, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate; c) gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti, laddove le condizioni tecniche lo consentano, a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest mentre gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati; d) le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest, mentre a Est saranno minori ed a Nord saranno ridotte al minimo indispensabile. 3. È possibile concedere deroghe se il progettista redige una relazione tecnica nella quale dimostra che la soluzione proposta offre gli stessi vantaggi energetici. Art. 4 - Controllo del soleggiamento 1. Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che consentano la schermatura nella stagione estiva e l’oscuramento. 2. Le schermature fisse devono essere congruenti con l’orientamento in cui vengono utilizzate e posizionate (non schermanti in inverno); le schermature costituite da vegetazione devono essere formate da essenze a foglia caduca. 3. Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud. Tale percentuale deve essere superiore al 50%. La verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio. 4. Le norme indicate ai punti 1, 2, 3 del presente articolo non si applicano agli interventi relativi ad edifici destinati ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per le zone di lavorazione, magazzino e deposito. 5. In tutti gli interventi di nuova costruzione ad uso terziario, artigianale ed industriale con superfici di copertura verniciabile è obbligatoria la tinteggiatura delle suddette superfici con vernici ad elevata capacità di riflessione della radiazione solare. Art. 5 - Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi 1. Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale si applicano i calcoli e le verifiche previste dalla Legge 10/91 e s.m.i. e dal D. Lgs. 192/2005 come emendato dal D. Lgs. 311/2006. 2. Nel calcolo della H.f. (altezza delle fronti) relativamente ai limiti massimi di altezza delle singole zone o sottozone, i solai fuori terra di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 45 centimetri, vengono convenzionalmente calcolati di spessore pari a 30 cm. 3. Nel calcolo del volume V, i solai fuori terra di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 45 centimetri, vengono convenzionalmente calcolati di spessore pari a 30 cm. 4. Per spessori superiori ai 45 centimetri viene convenzionalmente detratto dal calcolo lo spessore di 15 centimetri. 5. Inoltre le murature perimetrali esterne dell’edificio di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 55 centimetri, vengono convenzionalmente calcolate di spessore pari a 30 cm. 6. Per spessori superiori ai 55 centimetri viene convenzionalmente detratto dal calcolo lo spessore di 25 centimetri. 7. Tali riduzioni non si applicano nel calcolo dell’indice di visuale libera V.L., delle distanze dai confini D.c., dalle strade D.s. e per le distanze minime tra gli edifici D.f.. Art. 6 - Isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti 1. In caso di intervento sulla copertura in edifici esistenti con sostituzione della struttura portante, devono essere rispettati i valori massimi di trasmittanza imposti per le coperture degli edifici nuovi dal D. Lgs. 192/2005 come emendato dal D. Lgs. 311/2006. 2. L’aumento di spessore delle murature esterne, fino a 15 cm, realizzato per esigenze di isolamento termico è considerato un corpo tecnico per il quale non si applicano i limiti previsti per D.f., V.l., D.c., D.s. Sono fatte salve le norme del codice civile. Art. 7 - Prestazioni dei serramenti 1. Negli interventi di nuova costruzione è obbligatorio l’utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media, riferita all’intero sistema (telaio più vetro), non superiore al valore imposto dal D. Lgs. 192/2005 come emendato dal D. Lgs. 311/2006 riferito all’anno 2010. 2. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un’opera di ristrutturazione delle facciate comprensiva anche dei serramenti, devono essere impiegati serramenti aventi i requisiti di trasmittanza sopra indicati. 3. I cassonetti delle tapparelle dovranno essere a tenuta all’aria e isolati termicamente. 4. Tale norma non si applica alle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate, ed agli interventi relativi ad edifici destinati ad attività industriali, artigianali ed assimilabili. AREA TEMATICA: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI Art. 8 - Sistemi di produzione calore ad alto rendimento 1. Negli interventi di nuova costruzione ed in quelli in cui è prevista la sostituzione del generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento (a condensazione) conformi al D.P.R. 15.11.1996 n. 660. 2. Tale norma non si applica quando: a) lo stesso fabbisogno viene prodotto da altri sistemi di produzione che utilizzano fonti di energia rinnovabile; b) in caso di sostituzione del generatore di calore, non è possibile per ragioni tecniche, in relazione all’intervento da realizzare, installare caldaie a condensazione. Art. 9 - Impianti centralizzati di produzione calore 1. Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti ad uso residenziale di tipo condominiale con più di quattro unità abitative e terziario, è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati. 2. L’intervento deve prevedere l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. 3. I suddetti sistemi devono essere adottati anche in caso di ristrutturazione di impianti di riscaldamento centralizzati esistenti. Art. 10 - Regolazione locale della temperatura dell’aria 1. Negli interventi di nuova costruzione dotati di impianto di riscaldamento e per gli edifici esistenti in caso di interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento è reso obbligatorio installare opportuni sistemi di regolazione locali che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati entro i livelli prestabiliti per legge, anche in presenza di apporti gratuiti di energia. Art. 11 - Efficienza degli impianti elettrici 1. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste. 2. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente. 3. L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti. 4. È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare: a) per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria, ai fini della riduzione dei consumi elettrici, di interruttori crepuscolari per l’illuminazione esterna, interruttori a tempo o controlli azionati da sensori di presenza nelle parti comuni interne; b) per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.) così come sopra indicato. AREA TEMATICA 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Art. 12 - Impianti solari termici 1. Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti è obbligatorio soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di impianti solari termici. 2. I collettori solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate non esposte a Nord, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. 3. Tale norma non si applica quando lo stesso fabbisogno viene prodotto da altri sistemi di produzione che utilizzano fonti di energia rinnovabile. 4. In centro storico, dove l’obbligo di cui al punto 1 è ridotto al 20%, al fine di ridurre l’impatto visivo degli elementi è fatto obbligo di usare pannelli integrati nel tetto complanari ad esso e sostitutivi del manto di copertura e posizionati preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale. Il serbatoio di accumulo dell’acqua deve essere posizionato all’interno dell’involucro edilizio. In caso di diverso posizionamento dei pannelli solari e del serbatoio la valutazione sarà demandata alla CQAP. 5. L’inserimento di pannelli solari in edifici di valore storico, da attuarsi con le stesse modalità indicate al punto precedente, è soggetto alla valutazione della CQAP. Art. 13 - Impianti solari fotovoltaici 1. Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per una potenza installata non inferiore a 0,2 kW per unità abitativa. 2. I pannelli fotovoltaici devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate non esposte a Nord, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. 3. In Centro Storico ed in edifici di valore storico presenti in tutto il territorio comunale, al fine di ridurre l’impatto visivo degli elementi, è fatto obbligo di usare pannelli integrati nel tetto, complanari ad esso e sostitutivi del manto di copertura e posizionati (preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale), in caso di diverso posizionamento dei pannelli solari la valutazione sarà demandata alla CQAP. Art. 14 – Teleriscaldamento 1. E’ obbligatoria, nel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione totale di edifici esistenti o di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione. AREA TEMATICA 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE Art. 15 - Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile 1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si introduce la contabilizzazione individuale obbligatoria del consumo di acqua potabile, cosÏ da garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi. 2. Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile. 3. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE. Art. 16 - Riduzione del consumo di acqua potabile 1. Negli interventi di nuova costruzione e in quelli in cui è previsto il rifacimento dell’impianto idrico – sanitario è obbligatoria, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. 2. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. 3. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico - sanitario. Art. 17 - Recupero acque piovane 1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, nelle nuove costruzioni con più di quattro unita immobiliari, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. 2. Le coperture dei tetti devono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. 3. Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. 4. La cisterna per la raccolta delle acque meteoriche deve avere le seguenti caratteristiche: a) volume minimo: 0.015 m3 ogni m2 di superficie scoperta (superficie fondiaria Sf detratta la superficie coperta Sq); b) sistema di filtratura per l’acqua in entrata; c) sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in eccesso. 5. La norma non si applica nelle zone BV, E e nelle aree destinate a dotazioni territoriali. ALLEGATO 4: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO Art. 1 - Tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso nel territorio comunale. 2) Ai fini della presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del Comune, da conservare e valorizzare. Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali. 3) Su tutto il territorio comunale è vietata l’installazione, la diffusione, la vendita e la detenzione a scopo di vendita di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni previste di installazione non siano conformi alle specifiche del presente regolamento. 4) Tutti i nuovi impianti d’illuminazione esterna pubblici e privati devono rispettare le indicazioni espresse dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 19 del 29 Settembre 2003 "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO". Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente sono: a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre; b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione; c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato; d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce; e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza. E’ concessa deroga per: a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, come gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l’alto; b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengono rimosse entro non più di un mese dalla messa in opera, che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale; c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione; d) le sorgenti di luce che non risultino attive oltre due ore dopo il tramonto del sole; e) gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o ad interventi di emergenza; f) le strutture militari e civili in cui vengono esercitate attività relative all’ordine pubblico e all’amministrazione della giustizia e gli aeroporti, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi necessari a garantire la sicurezza; g) le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermo restando i vincoli del singolo punto luce e dell’emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen; h) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà che abbiano ottenuto l’autorizzazione prevista purché senza fasci luminosi e proiettori laser rivolti verso l’alto; i) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico; Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, aventi un’intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre. Sono da privilegiare apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto. Nell’illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere, inoltre, impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione anche al di fuori dei suddetti impianti. Deve essere possibile la parzializzazione secondo il tipo di utilizzo. L’accensione dell’impianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività. E' consentito l’impiego di lampade agli alogenuri metallici. Nell’illuminazione di edifici storici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono l’utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall’alto verso il basso. Solo nei casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico o architettonico i fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo in ogni caso entro il perimetro degli stessi, e facendo in modo che la luminanza non superi il valore medio di 1 cd/m2. E’ fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio comunale, l’uso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. E’ altresì vietata l’illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario. Le insegne pubblicitarie devono essere illuminate dall’alto verso il basso nel caso non siano dotate di illuminazione propria (sorgenti di luce esterne alle stesse), mentre non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen le altre insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi; devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva e alla chiusura dell’esercizio o comunque non oltre le ore 23 nel periodo di ora solare, tranne nei casi in cui siano preposte alla sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.). 2) Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai presenti criteri, è necessario prevedere, fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, la modifica dell’inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all’orizzonte ed inserendo schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa oltre i 90 gradi, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica. 3) Entro 1 anno dall’entrata in vigore del regolamento comunale deve essere effettuata una ricognizione completa dell’illuminazione pubblica. 4) Il Comune individua le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica di concerto anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici o le associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento luminoso. 5) Il Comune, in sede di rilascio di titoli abilitativi edilizi, dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento. 6) Per la migliore e più razionale limitazione dell’inquinamento luminoso il Comune potrà avvalersi della Consulenza Tecnica fornita dalle associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento luminoso. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l’applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta degli osservatori astronomici e delle associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento luminoso. 7) Il Comune autorizza solo gli impianti di illuminazione documentati con apposito progetto illuminotecnico redatto da professionista abilitato che ne certifichi la rispondenza alla L.R. 19/2003, ai suoi criteri integrativi ed al regolamento comunale. L’installatore rilascia la dichiarazione d’installazione conforme al progetto e alla L.R. 19/2003. In alto: Apparecchi che per loro configurazione non sono conformi alla L.R. n.19/2003 In basso: Alcuni degli aspetti che possono caratterizzare la conformazione degli apparecchi che soddisfano la L.R. n.19/2003 Impianti di illuminazione conformi alla L.R. 19/2003. Le installazioni di cui al punto 6 ed 8 sono ammesse esclusivamente per manufatti di particolare e comprovato valore storico ove non sia possibile illuminarli dall’alto verso il basso.
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