FAQ: Ecoincentivi veicoli elettrici, a metano, GPL

D: Esistono incentivi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale in Italia?
R: Il Decreto Legge n. 248/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 estende al 2008 le agevolazioni per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e la demolizione dei mezzi più inquinanti. Rispetto al 2007, i nuovi provvedimenti introducono misure per incentivare l’acquisto di veicoli con bassi livelli di emissione di CO2

1) AUTOVETTURE
Sono concessi un contributo e l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore di chi rottama una autovettura o un autoveicolo ad uso promiscuo e acquista un’auto nuova “euro 4” o “euro 5” con emissioni inquinanti non superiori a 140 grammi di CO2 per chilometro. Se la vettura è alimentata a gasolio, il limite previsto per usufruire degli incentivi è di 130 grammi di CO2 per chilometro.

I veicoli da rottamare devono essere “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” (quest’ultimo se immatricolato entro il 31 dicembre 1996).
I benefici si applicano anche se il veicolo demolito è intestato a un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
In attesa di ulteriori indicazioni di legge, si ritiene siano esclusi dagli ecoincentivi i veicoli cosiddetti a “km 0” e quelli già immatricolati all’estero. La consegna al demolitore e la radiazione al PRA del mezzo rottamato devono avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo.
Nel dettaglio:
- il contributo è di 700 euro, anticipato dal venditore; l’importo sale a 800 euro in caso di acquisto di un’auto nuova di categoria “euro 4” o “euro 5” con emissioni inquinanti fino a 120 grammi di CO 2
per chilometro;
- In caso di demolizione di due autoveicoli, purché di proprietà di familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia, il contributo è aumentato di ulteriori 500 euro;
- l’esenzione dal pagamento del bollo auto per l’auto nuova “euro 4” o “euro 5” è prevista per un anno, ma è aumentata a tre anni se il veicolo rottamato è “euro 0”.
L’esenzione è automatica, per cui non è necessario presentare domanda;
- per godere degli incentivi, il contratto d’acquisto dell’autovettura nuova deve essere
firmato entro il 31 dicembre 2008 e il mezzo immatricolato entro il 31 marzo 2009.

2) MOTOCICLI
Sono state prorogate al 31 dicembre 2008 le agevolazioni già previste dalla Finanziaria 2007 a favore di coloro che rottamano un motociclo “euro 0” ed acquistano un motociclo nuovo “euro 3”.
I benefici si applicano anche se il veicolo demolito è intestato a un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
In attesa di ulteriori indicazioni di legge, si ritiene siano esclusi dagli ecoincentivi i veicoli cosiddetti a “km 0” e quelli già immatricolati all’estero.
La consegna al demolitore e la radiazione al PRA del mezzo rottamato devono avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo.
Nel dettaglio:
- il contributo è di 80 euro, anticipato dal venditore del motociclo nuovo;
- è prevista l’esenzione per cinque anni dal pagamento del “bollo auto” per il motociclo nuovo. L’esenzione è automatica, per cui non è necessario presentare domanda;
- per godere degli incentivi, il contratto d’acquisto del motociclo nuovo deve essere firmato entro il 31 dicembre 2008 e il mezzo immatricolato entro il 31 marzo 2009.

3) VEICOLI CON ALIMENTAZIONE - ESCLUSIVA O DOPPIA - A GAS METANO O GPL, CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA O A IDROGENO
E’ stato esteso al 2008 il contributo a favore di chi acquista un veicolo nuovo, omologato dal costruttore con alimentazione - esclusiva o doppia - a gas metano o GPL, con alimentazione elettrica o a idrogeno.
In attesa di ulteriori indicazioni di legge, si ritiene siano esclusi dagli ecoincentivi i veicoli cosiddetti a “km 0” e quelli già immatricolati all’estero.
La consegna al demolitore e la radiazione al PRA del mezzo rottamato devono avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo.
Nel dettaglio:
- l’incentivo anticipato dal venditore è di 1.500 euro;
- il contributo è aumentato di ulteriori 500 euro se il veicolo ha emissioni di CO 2 inferiori a 120 grammi per chilometro (il limite di emissioni è riportato sulla carta di circolazione);
- per godere dei benefici, il contratto di acquisto deve essere firmato entro il 31 dicembre 2009 e il veicolo immatricolato entro il 31 marzo 2010;
- in caso di veicoli con doppia alimentazione, il limite di emissioni imposto per il beneficio è quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato nella carta di circolazione;
- per i veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno, che non emettono CO2 , l’incentivo è di 2.000 euro.

4) AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO, AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI,
AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE, AUTOCARAVAN

E’ previsto un contributo, anticipato dal venditore del veicolo nuovo, per chi rottama un autocarro - oppure un autoveicolo per trasporto promiscuo, un autoveicolo per trasporto specifico o uso speciale, o un autocaravan - di categoria “euro 0” o “euro 1” (quest’ultimo se immatricolato entro il 31 dicembre 1998) di peso complessivo fino a 3,5 tonnellate, in caso di acquisto di un nuovo mezzo di categoria “euro 4”.
I benefici si applicano anche se il veicolo demolito è intestato a un familiare convivente,
risultante dallo stato di famiglia.
In attesa di ulteriori indicazioni di legge, si ritiene siano esclusi dagli ecoincentivi i veicoli cosiddetti a “km 0” e quelli già immatricolati all’estero.
La consegna al demolitore e la radiazione al PRA del mezzo rottamato devono avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo.
Nel dettaglio, il contributo previsto ammonta a:
- 1.500 euro se il veicolo ha un peso complessivo inferiore a 3 tonnellate;
- 2.500 euro se il veicolo ha un peso complessivo compreso tra le 3 e le 3,5 tonnellate;
- per godere dei benefici, il contratto d’acquisto dell’autoveicolo nuovo deve essere firmato entro il 31 dicembre 2008 e il mezzo immatricolato entro il 31 marzo 2009;
- L’autoveicolo rottamato e quello acquistato nuovo devono essere dello stesso tipo, e il peso complessivo di ciascuno dei due mezzi deve essere inferiore a 3,5 tonnellate.

5) ROTTAMAZIONE DI AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO SENZA L’ACQUISTO DI UN VEICOLO NUOVO

E’ previsto un contributo a favore di chi rottama un’autovettura o un autoveicolo ad uso promiscuo “euro 0”, “euro 1”, o “euro 2” (quest’ultimo se immatricolato entro il 31 dicembre 1998), senza acquistare un veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla rottamazione.
Nel dettaglio:
- il contributo, anticipato dal demolitore autorizzato al quale è consegnato il veicolo,ammonta a 150 euro, a copertura delle spese di rottamazione e di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, secondo modalità che saranno definite con decreto interministeriale;
- per coloro che non risultino intestatari di altri veicoli circolanti, è previsto, secondo modalità che saranno definite con decreto interministeriale, il rimborso per tre anni dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nel comune di residenza, di domicilio, o nel comune dove è ubicata la sede di lavoro. In alternativa, chi rottama un mezzo ‘euro 0’, ‘euro 1’ o “euro 2” immatricolato entro il 31 dicembre 1998 e non risulti intestatario di altri veicoli in circolazione, può godere di un contributo di 800 euro
(fino ad esaurimento dei finanziamenti governativi) per fruire del servizio di “car sharing” secondo modalità che saranno definite con decreto interministeriale.

Fonte: ACI