Documenti legislativo 3 aprile 2006 n 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE)
Facendo seguito all’articolo pubblicato su questo blog sulle recenti modifiche alle norme in materia ambientale varate dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, pubblico i due documenti contenenti il correttivo approvato e le relazioni:
correttivo-approvato-cdm-legislativo-3-aprile-2006-n-152.pdf
relazioni-approvate-cdm-legislativo-3-aprile-2006-n-152.pdf


Non ho capito (ho letto ma non riesco a trovarlo) se i cip6 vengono ancora dati o no agli inceneritori!
Alessandro mi spieghi?
[...] Ho analizzato la documentazione del correttivo al codice dell’ambiente (Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 , G.U. 14.04.2006) e voglio spiegare meglio uno degli aspetti più importanti della riforma appena introdotta dal Ministero dell’Ambiente. Si tratta dei famosi incentivi all’incenerimento dei rifiuti, precedentemente assimilati come fonti rinnovabili, un’assurdità italiana sulla quale si sono mossi i meccanismi di infrazione delle normative europee. In base al correttivo appena approvato il CDR (combustibile da rifiuto) ed il CDR-Q (CDR alta qualità), non beneficieranno più degli incentivi economici destinati alle fonti energetiche rinnovabili. Il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n° 387 conteneva: «Art. 17 (Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili). - 1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43, comma 1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto all’art. 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.». [...]
Invece di risponderti qui ho scritto un articolo apposta:
http://www.alessandroronchi.net/2006/10/18/eliminato-il-combustibile-da-rifiuto-dalle-fonti-rinnovabili/
Spero di aver chiarito la buona notizia!
voglio sapere se le ditte edili che producono nel l’esercizio della propria attività rifiuti ,o macerie se loro possono trasportarsele esmaltrirle da soli
Non lo so, il codice ambientale è di 300 pagine ed io non sono un tecnico, nè lavoro per il Ministero, non posso darle queste informazioni con la certezza necessaria per la sua attività.
ho letto che le ditte che producono rifiuti x conto proprio devono iscriversi al albo come? ADESSO CHE è CAMPIATO
Ciao buon giorno e buon anno.
Ti chiedo a quali caratteristiche debbano rispondere i fondi agricoli in grado di accogliere i rifiuti esclusi dal campo di applicazione (art 185 comma 1 lett. e).
Cordialità.