Documenti legislativo 3 aprile 2006 n 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE)

Facendo seguito all’articolo pubblicato su questo blog sulle recenti modifiche alle norme in materia ambientale varate dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, pubblico i due documenti contenenti il correttivo approvato e le relazioni:

correttivo-approvato-cdm-legislativo-3-aprile-2006-n-152.pdf
relazioni-approvate-cdm-legislativo-3-aprile-2006-n-152.pdf


7 Commenti:

  1. Simone Benini, 16. Ottobre 2006, 12:33

    Non ho capito (ho letto ma non riesco a trovarlo) se i cip6 vengono ancora dati o no agli inceneritori!
    Alessandro mi spieghi?

     
  2.  

    [...] Ho analizzato la documentazione del correttivo al codice dell’ambiente (Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 , G.U. 14.04.2006) e voglio spiegare meglio uno degli aspetti più importanti della riforma appena introdotta dal Ministero dell’Ambiente. Si tratta dei famosi incentivi all’incenerimento dei rifiuti, precedentemente assimilati come fonti rinnovabili, un’assurdità italiana sulla quale si sono mossi i meccanismi di infrazione delle normative europee. In base al correttivo appena approvato il CDR (combustibile da rifiuto) ed il CDR-Q (CDR alta qualità),  non beneficieranno più degli incentivi economici destinati alle fonti energetiche rinnovabili. Il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n° 387 conteneva: «Art.   17   (Inclusione   dei  rifiuti  tra  le  fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti  rinnovabili).  -  1.  Ai  sensi  di  quanto previsto dall’art.  43,  comma  1,  lettera e), della legge 1° marzo 2002,  n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento dei  rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti  energetiche  rinnovabili  i  rifiuti,  ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non  biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti, di  cui  ai  decreti  previsti  dagli  articoli 31 e 33 del decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 92 e alle norme tecniche  UNI  9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le  centrali  ibride,  alimentati  dai  suddetti  rifiuti e combustibili,  si  applicano  le  disposizioni del presente decreto,  fatta  eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile,  di quanto previsto all’art. 11. Sono fatti salvi  i diritti acquisiti a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.». [...]

     
  3. Alessandro Ronchi, 18. Ottobre 2006, 16:12

    Invece di risponderti qui ho scritto un articolo apposta:
    http://www.alessandroronchi.net/2006/10/18/eliminato-il-combustibile-da-rifiuto-dalle-fonti-rinnovabili/

    Spero di aver chiarito la buona notizia!

     
  4. almerico, 26. Dicembre 2006, 13:38

    voglio sapere se le ditte edili che producono nel l’esercizio della propria attività rifiuti ,o macerie se loro possono trasportarsele esmaltrirle da soli

     
  5. Alessandro Ronchi, 26. Dicembre 2006, 15:07

    Non lo so, il codice ambientale è di 300 pagine ed io non sono un tecnico, nè lavoro per il Ministero, non posso darle queste informazioni con la certezza necessaria per la sua attività.

     
  6. almerico, 26. Dicembre 2006, 15:32

    ho letto che le ditte che producono rifiuti x conto proprio devono iscriversi al albo come? ADESSO CHE è CAMPIATO

     
  7. Luigi Aufiero, 2. Gennaio 2007, 10:38

    Ciao buon giorno e buon anno.
    Ti chiedo a quali caratteristiche debbano rispondere i fondi agricoli in grado di accogliere i rifiuti esclusi dal campo di applicazione (art 185 comma 1 lett. e).
    Cordialità.

     

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