Questo albero si può tagliare?
Mi viene chiesto abbastanza spesso, e giustamente, quando un albero è tutelato e protetto e quando invece si può abbattere.
Il problema, spesso, è che alcuni vicini di casa o alcuni condomini chiedono l’abbattimento di una pianta sana perché reca un qualche danno, come ad esempio la resina, o perché si trova in una posizione scomoda.
Ho notato, inoltre, che spesso queste richieste non vengono da una vera e propria necessità, ma da conflitti di vicinanza, problemi di potatura e la volontà di ricavare nuovi posti auto.
Il regolamento del Verde regola le autorizzazioni per l’abbattimento di alberi ed indica con chiarezza quando questo non è possibile (in coda a questo articolo).
Se un vostro vicino vuole abbattere un albero tutelato, fate una segnalazione (anche telefonica) al servizio ambiente del Comune di Forlì, trovate i contatti sul sito del Comune.
1. I beni tutelati ai sensi dell’art. 138 e seguenti del D.Lgs. 28 ottobre 1999, n. 490 (t.u. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) sono evidenziati in apposito elenco tenuto dal servizio competente; tale elenco è costantemente aggiornato ed è di libera consultazione.
2. Fermo restando il regime di tutela per i beni ambientali di cui al comma 1, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:
a) le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1.30 dal suolo, superiore a cm 30, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tale requisito;
b) gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera a);
c) gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del PRG, nonché gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che la Giunta Comunale, con apposito provvedimento motivato, abbia stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela (alberi di pregio).3. L’assoggettamento a regime particolare di tutela di esemplari arborei, ai sensi del comma 2, lettera c), deve essere accompagnato da misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo degli stessi, nonché da misure di sostegno, anche finanziarie, per i soggetti cui viene affidata la tutela delle piante protette.
1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico, sui pioppi di coltivazione, sui noci da taglio, sulle robinie pseudoacacia, sugli ailanti e sulle siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio tradizionale.
2. Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
3. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.
Il regolamento completo è qui:
Regolamento del Verde Pubblico Comune di Forlì

